BONUS AUTONOMI e COLF BADANTI – DECRETO RILANCIO

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Bonus autonomi
Liberi professionisti e Collaboratori coordinati continuativi (co.co.co), che risultino già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro

– erogata automaticamente un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
Liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019)
– indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
Lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti

– indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO)
che risultino già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro

– indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che risultino già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro

– indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020 (con un aumento a 1.000 euro per maggio).

Stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori
a determinate condizioni.
Lavoratori del settore agricolo che risultino già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro

– indennità per il mese di aprile 2020 di 500 euro.
Individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di
lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione

– indennità per i mesi di aprile e maggio di 600 euro per ciascun mese.

Lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti

– indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.
Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria

– dopo il mese di marzo, anche per i mesi di aprile e maggio 2020 indennità di 600 euro.
Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono
erogate dall’INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo.
È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il
beneficio del reddito di cittadinanza.
Infine viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l’indennità
per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.
Lavoratori domestici – Bonus colf e badanti
Lavoratori domestici con in essere, al 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una
durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col
datore di lavoro – riconosciuta indennità pari a 500 euro mensili per i mesi di aprile e maggio 2020.
L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del
reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai
titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
Lavoratori sportivi
Lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e
Salute S.p.a. – introdotta per i mesi di aprile e maggio 2020 un’indennità pari a 600 euro, nel limite
massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro
reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.
Soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità ex articolo 96 del decretolegge
n. 18 del 2020 – la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di
ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
Lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione
annua lorda non superiore a 50.000 – possibilità di accedere al trattamento di integrazione
salariale di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo
massimo di 9 settimane.

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