CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – DECRETO RILANCIO

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Contributi a fondo perduto
ricavi fino a 5 milioni
Imprese, artigiani, commercianti e professionisti con ricavi fino a 5 milioni di euro nel periodo
d’imposta precedente a quello in corso e fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore
ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in
assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
L’importo minimo dell’indennizzo è definito in 1.000 euro per persone fisiche e 2.000 euro per le imprese.
Ammontare del contributo – calcolato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata.
Il parametro da applicare per calcolare l’ammontare del contributo dipende dall’ammontare dei
ricavi o compensi dell’impresa.
● 20 % – per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell’ultimo periodo
d’imposta;
● 15 % – per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un 1 milione di
euro nell’ultimo periodo d’imposta;
● 10 % – per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di
euro nell’ultimo periodo d’imposta.

Una volta ricavata la percentuale, essa dovrà essere applicata alla differenza tra l’ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2019.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Erogato,
nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto.
Rafforzamento patrimoniale delle PMI
ricavi superiori a 5 milioni e fino a 50 milioni
Persone fisiche e giuridiche che hanno registrato un calo di fatturato del 33% nei mesi di marzo
e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e che investono nel capitale sociale di
società (spa, srl, sapa, srls, cooperative) – detraibilità/deducibilità per l’anno 2020 del 20% della
somma investita, entro i 2 milioni.
Gli aumenti di capitale dovranno essere di almeno 250.000 euro per società con ricavi di almeno
10 milioni di euro e numero di occupati inferiore a 250 persone.
Inoltre alle società oggetto di aumento di capitale viene riconosciuto anche un credito d’imposta
pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30%
dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di
800.000 euro) per il 2020.
I benefici si perdono nel caso in cui avvenga una distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024.
La misura esclude dal beneficio banche, finanziarie e compagnie assicurative.
Fondo Patrimonio PMI
“Pari passu” – Per società con volumi di ricavi tra 10 e 50 milioni di euro e che seguono un
aumento di capitale di almeno 250.000 euro.
Intervento di Invitalia a cui le società possono chiedere di sottoscrivere strumenti finanziari
emessi dalle aziende entro la fine del 2020, per un durata di 10 anni e senza interessi.
Il “Fondo Patrimonio PMI” è gestito da Invitalia.
L’importo dello strumento finanziario sottoscritto dallo Stato avrà un valore compreso tra il triplo
dell’aumento di capitale e il 12,5% dei ricavi del 2019.
La durata di questo intervento è di dieci anni (ma si potrà estinguerlo già dopo tre anni), al termine
dei quali andrà riscattato dall’impresa.
Non si pagheranno interessi se l’impresa si impegna a non ridurre il numero di dipendenti o se
investe in digitalizzazione, innovazione o sostegno dell’ambiente.
Le somme dovranno inoltre essere destinate al sostegno dei costi di personale o investimenti in
capitale localizzato in Italia.
Imprese con fatturato tra 5 e 50 milioni di euro che nell’anno 2020 abbiano subito tra il primo
marzo e il 30 aprile 2020 una riduzione dei ricavi superiore al 33% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente – detrazione dall’Irpef o dall’Ires del 30% della somma investita nel
capitale sociale dell’impresa.

Per le persone fisiche l’investimento massimo detraibile sarebbe di 1 milione, mentre per le società
sarebbe di 1,8 milioni.
Imprese di medie e grandi dimensioni
ricavi superiori a 50 milioni
Società per azioni con sede in Italia e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro – intervento
di Cassa depositi e prestiti (Cdp) che costituirà un ‘Patrimonio Rilancio’.
La misura non si applica per società appartenenti ai settori bancario, assicurativo e finanziario.
Con il fondo ‘Patrimonio Rilancio’ Cdp può intervenire nel capitale delle società colpite dalla crisi
connessa all’emergenza COVID-19 per effettuare ogni forma di investimento (purché temporaneo)
inclusi, in via preferenziale:
● sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili;
● partecipazione ad aumenti di capitale;
● acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.
Per finanziare le attività di ‘Patrimonio Rilancio’ il decreto consente l’emissione di titoli
obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito e, per ciascuna emissione, può essere nominato
un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi.

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