CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE

Sanificazione al 60% e fino a 60.000 euro: quali sono le spese agevolabili?

Sono, agevolabili, le spese sostenute nel 2020 e riguardanti:

  • Sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
  • Acquisto di dispositivi e prodotti per la sicurezza, e in particolare:
    • Dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea);
    • Prodotti detergenti e disinfettanti
    • Dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, tra cui termometri, termoscanner, tappeti e vaschette igienizzanti, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea
    • Dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Imputazione temporale delle spese sostenute

In attesa dei necessari chiarimenti ufficiali, si ritiene che l’imputazione temporale delle spese debba avvenire secondo le regole generali di competenza fiscale, previste dall’art. 109 del Tuir. In particolare, come noto, tali disposizioni prevedono che:

  • Le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà;
  • Le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Sanificazione al 60% e fino a 60.000 euro

Il credito d’imposta, che non può superare l’importo di 60.000 euro per azienda, spetta ora nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, rispetto alla precedente percentuale del 50% prevista dal Decreto Liquidità.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e Ires e del valore della produzione ai fini Irap, potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 o in compensazione con modello F24.

Sanificazione al 60% e fino a 60.000 euro: utilizzo del credito in compensazione

Il credito d’imposta maturato, può essere ceduto, anche parzialmente, a terzi o ad istituti di credito. In tal caso, il soggetto cessionario può utilizzare il credito anche in compensazione con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Al bonus in oggetto non si applicano:

  • Limiti alla compensazione previsti per i crediti d’imposta indicati nel quadro RU del modello Redditi, di 250.000 euro;
  • Limiti elevati a un milione di euro nel 2020 dall’articolo 147 del Decreto Rilancio.

I criteri e le modalità di applicazione del credito d’imposta, nonché di assegnazione delle risorse disponibili, sono stabiliti con apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto Rilancio (prevista entro il 18 luglio 2020).

Chiarimenti dell’agenzia delle entrate sul bonus sanificazione

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 20/E del 20.07.2020 ha fornito alcune indicazioni operative, tra cui i termini e modalità attuative per richiedere il credito di imposta.

Intanto si chiarisce che sono agevolabili le spese sostenute nell’anno 2020:

  • Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento,
  • Per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020

Il calcolo viene effettuato sull’importo delle spese al netto dell’IVA eventualmente dovuta (cioè sul solo imponibile).

Operativamente occorre compilare il modello allegato al provvedimento del 20.07.2020 ed inviarlo telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal 20.07.2020 al 07.09.2020.

Questo significa che occorre indicare sia le spese sostenute dall’inizio dell’anno alla data di invio del modello sia quelle che si intende sostenere fino al 31.12.2020.

PREGHIAMO DI CONTATTARCI IN STUDIO ENTRO IL 5 SETTEMBRE 2020 QUALORA SI VOLESSE ADERIRE A QUESTO CREDITO DI IMPOSTA.

 

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