IMPOSTA DI BOLLO FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023

Imposta di bollo fatture elettroniche: agevolazioni dal 1 gennaio 2023

Sale a 5.000 euro la soglia che consente i pagamenti cumulativi della imposta di bollo sulle fatture elettroniche senza sanzioni e interessi. In vigore dal 1 gennaio 2023

La Legge n. 122 del 4 agosto 2022 (commi 4 e 5 dell’articolo 3) di conversione del DL n 73/2022 ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

In particolare, con la nuova disposizione viene incrementato, da 250 euro a 5.000 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente anziché in modo frazionato, entro l’anno, il versamento dell’imposta di bollo. 

Come specificato dalla norma le novità entreranno in vigore a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023. 

Bollo e-fatture: semplificazioni dal 1 gennaio 2023

La legge n 122/2022 va a modificare la disposizione in base alla quale, per ridurre gli adempimenti dei contribuenti, se l’imposta di bollo non raggiunge una certa soglia, può essere pagato successivamente rispetto alla scadenza ordinaria senza applicazione di interessi e sanzioni. 

In particolare,

  • se l’imposta dovuta per le e-fatture emesse nel primo trimestre dell’anno non supera 250 euro, è possibile pagare entro il termine fissato per versare l’imposta del secondo trimestre;
  • se l’imposta complessivamente dovuta sulle e-fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 250 euro, la stessa può essere pagata entro il termine fissato per versare l’imposta relativa al terzo trimestre.

Dal 1 gennaio 2023 l’importo-soglia per usufruire delle modalità di versamento unitarie sale a 5.000 euro. 

Ne consegue che:

  • se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del primo trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre, entro il 30 settembre, 
  • se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

Pagamento bollo e-fatture: calendario delle scadenze

Il calendario delle scadenze per il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 2, del DM del 17 giugno 2014

Periodo di riferimento

Scadenza versamento imposta di bollo

1° trimestre 2023

31 maggio 2023

2° trimestre 2023

30 settembre 2023

3° trimestre 2023

30 novembre 2023

4° trimestre 2023

29 febbraio 2024

  • “2521”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • “2522”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno2014”;
  • “2523”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • “2524”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”

Tabella: operazioni soggette ed esenti da bollo

Fattispecie Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale Applicazione dell’imposta di bollo (nella misura di euro 2,00) per importi superiori ad euro 77,47
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto soggettivo ed oggettivo Artt. 2, 3, 4 e5 del D.P.R. n. 633/1972 Soggette ad imposta di bollo
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale Artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 Soggette ad imposta di bollo. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di cui agli artt. da 7-ter a 7-setpies del D.P.R. n. 633/1972 (prestazioni di servizi a committenti soggetti passivi non residenti; servizi relativi a immobili ubicati all’estero, ecc.) sono soggette ad imposta di bollo.
Escluse da IVA (riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora; penalità per inadempimenti, ecc.) Art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 Soggette ad imposta di bollo
Note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc. Nota Agenzia entrate 26/1/2001, n. 6/E e nota Ministero finanze 7/12/1974, n. 432130 Sono soggette ad imposta di bollo se presentate da:

  • amministratori;
  • prestatori attività lavorative a progetto;
  • parasubordinati in genere;
  • lavoratori autonomi.

Sono, invece, esenti da bollo le note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc. presentate al datore di lavoro dai propri dipendenti.

Esportazioni di beni Art. 8, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972, art. 15, terzo comma, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, R.M. 6/6/1978, n. 290586 Sono esenti dall’imposta di bollo:

  • le esportazioni dirette;
  • le esportazioni indirette;
  • le esportazioni triangolari.
Cessioni ad esportatori abituali che rilasciano dichiarazione d’intento Art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 Sono soggette ad imposta di bollo. Sono esenti dall’imposta di bollo le cessioni di beni (con esclusione delle prestazioni di servizio) certamente destinati a successiva esportazione a cura dell’acquirente, sempre che ne sia data indicazione all’interno della fattura (C.M. 1/8/1973, n. 415755).
Cessioni intracomunitarie di beni Artt. 41, 42 e 58 del D.L. n. 331/1993 Sono esenti dall’imposta di bollo:

  • le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993;
  • le triangolazioni comunitarie di cui all’art. 58 del D.L. n. 331/1993.
Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972, Nota Ministero finanze 1/8/1973, n. 415755, Nota Ministero finanze 4/10/1984, n. 311654, C.M. Direzione dogane 11/4/1973, n. 233-316/30819/8 Sono esenti dall’imposta di bollo le fatture non imponibili di cui all’art. 8-bis unicamente se emesse nei confronti degli armatori per l’imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo, in quanto atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell’esportazione di merci (Note Ministero finanze 1° agosto 1973, n. 415755, e 4 ottobre 1984, n. 311654, C.M. Dir. gen. dog. 11 aprile 1973, n. 233-316/30819/8).Le altre operazioni indicate nell’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 che non rientrano nella fattispecie evidenziata sono, invece, soggette a bollo nella misura di 2 eurose di importo superiore ad euro 77,47.
Servizi internazionali Art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, Nota Ministero finanze 6/6/1978, n. 290586 In linea generale sono soggetti ad imposta di bollo. Sono esenti dall’imposta di bollo i servizi internazionali diretti a realizzare esclusivamente l’esportazione di merci.
Copie conformi di fatture C.M. 1/08/1973, n. 415755 Medesimo trattamento riservato alla fattura originale; ne consegue che:

  • se esente da imposta di bollo (in quanto ad esempio è soggetta ad IVA) sarà esente anche la copia conforme;
  • se soggetta ad imposta di bollo (in quanto la fattura originale è esclusa da IVA) sarà soggetta anche la copia.

Nel caso di copia fattura per utilizzo esclusivo ai fini contabili ed amministrativi interni dalle imprese emittenti, affinché non torni applicabile l’imposta di bollo si dovrà riportare sulla copia/duplicato che “trattasi di copia per uso interno amministrativo o contabile, il bollo è stato applicato sull’originale” (Note Ministero finanze: 1° febbraio 1973, n. 415051 e 24 aprile 1973, n. 415195).

Cessioni ad esportatori abituali Art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 Sono soggette ad imposta di bollo. Sono esenti le fatture per cessioni di beni (mai le prestazioni di servizio): nel caso in cui i beni siano destinati a successiva esportazione a cura dell’acquirente, previa espressa menzione in fattura (C.M. 1° agosto 1973, n. 415755). In assenza di certezza di tale condizione si applica il bollo (R.M. 10 agosto 1978, n. 411861).
Note credito (variazioni in diminuzione) Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 Sono soggette ad imposta di bollo le note di credito:

  • senza indicazione dell’IVA;
  • riferite ad operazioni originariamente non assoggettate ad IVA.
Note debito (variazioni in aumento) Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 Costituiscono delle fatture integrative; conseguentemente seguiranno le regole generali per l’applicazione o meno dell’imposta di bollo.
Fatture miste Risoluzione 3/7/2001, n. 98/E e istanza di interpello n. 491 del 20 luglio 2021 Le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad IVA, sono soggette ad imposta di bollo se la somma di uno o più componenti dell’intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad IVA supera euro 77,47.Attenzione: se le spese anticipate in nome e per conto del cliente riguardano imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo e contributo unificato si applica l’esenzione da bollo di cui all’art. 5 della tabella B allegata al D.P.R. n. 642/1972.
Contribuenti nel regime dei minimi Circolare 28/1/2008, n. 7/E e risoluzione 3/10/2008, n. 365/E Applicazione dell’imposta di bollo
Reverse charge Circolare 29/12/2006, n. 37/E, art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 e art. 46 del D.L. n. 331/1993 Gli acquisti (di beni o servizi) soggetti a reverse charge sono esenti dall’imposta di bollo in considerazione del fatto che risultano comunque “assoggettati” ad IVA (ancorché debitore dell’imposta sia il cessionario/committente).Rientrano in tale fattispecie anche i casi di reverse charge cd. “interno” previsti dall’art. 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (ad es. subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati con opzione per l’assoggettamento ad IVA effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, ecc.); nonché le cessioni di rottami di cui all’art. 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. n. 633/1972).
Autofattura Art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972 Le autofatture emesse ai fini della regolarizzazione di operazioni soggette ad IVA sono esenti dall’imposta di bollo. Le autofatture emesse senza addebito di IVA (ad esempio non imponibili, esenti, escluse o fuori campo, ecc.), che non sono state emesse in relazione ad esportazioni di merci, sono soggette ad imposta di bollo.
Cessioni a Repubblica di San Marino, Città del Vaticano od organismi aventi trattati ed accordi internazionali Artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 633/1972 Esenti dall’imposta di bollo
Fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni spettanti Legge 29/10/1961, n. 1216 Ancorché le stesse siano emesse in esenzione di IVA, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, sono esenti da imposta di bollo in considerazione del fatto che vi è l’alternatività con le imposte sulle assicurazioni.
Regimi speciali cd. “base da base” Art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 e D.L. 23/2/1995, n. 41 Non sono soggetti ad imposta di bollo (in considerazione del fatto che il “margine” è soggetto ad IVA – a nulla rilevando l’eventuale margine negativo):

  • il regime dei beni usati;
  • il regime delle agenzie di viaggio (sono però soggetti ad imposta di bollo i pacchetti turistici con destinazione extra-UE).
Regimi monofasici Artt. 2 e 74 del D.P.R. n. 633/1972

la

Sono esenti dall’imposta di bollo (in considerazione del fatto che l’IVA si considera “assolta all’origine”):

  • la vendita di tabacchi, sali e fiammiferi;
  • le cessioni di prodotti editoriali (a condizione che sul documento sia indicata la menzione che l’IVA viene assolta in base alla normativa contenuta nell’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, Note Ministero finanze 11 aprile 1990, n. 390206 e 28 dicembre 1994, n. 64/E);
  • la cessione o ricariche di schede telefoniche;
  • la rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
  • la cessione di valori bollati;
  • la cessione di biglietti dei concorsi a premio nazionali.

 

TAVOLA N.2 -MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

Tramite intermediario convenzionato : Mediante pagamento dell’imposta ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, mediante apposite emettitrici, un contrassegno che sostituisce a tutti gli effetti la marca da bollo*

In modo virtuale: Mediante pagamento dell’imposta: – con pagamento all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate; – presso altri Uffici autorizzati; – con versamento su cc/postale. Il pagamento in modo virtuale: a) è limitato a determinate categorie di atti e documenti stabilite con Decreto (DD.MM. 7 giugno 1973; 25 luglio 1975; 31 ottobre 1981); b) deve essere autorizzato dalle Direzioni regionali delle entrate, su richiesta degli interessati (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972). L’autorizzazione** della DRE: – è rilasciata a tempo indeterminato, salvo revoca o rinuncia; – è concessa entro gg. 30 dalla richiesta, viene notificata alla parte; – per motivi di “economicità” l’autorizzazione è concessa per importi superiori a euro 2.582,28 di imposta rapportata ad anno solare; – è concessa entro 30 giorni dalla richiesta, viene notificata alla parte previa consegna all’Ufficio di un originale (Mod. F23) del versamento, richiesto in via cautelativa, dell’intero ammontare dichiarato, rapportato ad anno solare, ai sensi del comma 3 dell’art. 15 del D.P.R. n. 642/1972. Entro il mese di gennaio dell’anno successivo, il contribuente deve presentare una dichiarazione (definitiva) con l’esatto numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente. L’Ufficio procede alla liquidazione definitiva dell’imposta. L’eventuale differenza positiva o negativa viene sommata o detratta dalla rata di febbraio o dalla successiva.

Fatture elettroniche : Il D.M. 17 giugno 2014 (in G.U. n. 146 del 26 giugno 2014), entrato in vigore il 27 giugno 2014, ha sostituito il D.M. 23 gennaio 2004, che resta applicabile in relazione ai documenti già conservati alla data del 27 giugno 2014. Con il citato Decreto è stato stabilito, diversamente da quanto accadeva fino al 26 giugno 2014, che l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti (in relazione alle fatture, ai registri e agli altri atti emessi o utilizzati nell’anno) dovrà essere corrisposta con il Mod. F24 (quindi, non più mediante Mod. F23), esclusivamente con modalità telematica. Inoltre, per le fatture, gli atti e i documenti e registri emessi o utilizzati durante l’anno, il pagamento dovrà effettuarsi in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio

* Le caratteristiche tecniche e le modalità d’uso del contrassegno nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idonee a garantire il collegamento telematico con la stessa Agenzia sono state emanate con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 5 maggio 2005. ** Gli atti e documenti per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione, devono recare la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale” e indicare gli estremi della relativa autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle Entrate (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972).

Profili sanzionatori L’omissione dell’imposta di bollo o l’applicazione di una marca con data posteriore a quella di emissione della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura/ricevuta irregolare, di un importo pari al doppio o al quintuplo dell’imposta di bollo dovuta.

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