GREEN PASS CAMBIAMENTI A PARTIRE DAL 15 DI OTTOBRE

GREEN PASS CAMBIAMENTI A PARTIRE DAL 15 DI OTTOBRE

DAL 15 OTTOBRE OBBLIGO DI ESIBIRE IL GREEN PASS PER TUTTI I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO!
Autonomi e subordinati saranno obbligati a possedere ed esibire su richiesta la carta verde ottenuta per l’effettuazione del vaccino o di un tampone valido ai fini ASL.
L’obbligo al momento rimarrà fino al 31/12/2021 data in cui terminerà lo stato di emergenza a meno che non ci siano proroghe.
Attenzione!
Per i lavoratori che si presenteranno senza carta verde e per i datori che non controlleranno scattano sanzioni e provvedimenti disciplinari.
CHI è OBBLIGATO?
Chi svolge attività di lavoro subordinato o autonomo a prescindere dal tipo di contratto, quindi anche volontari, professionisti….
Sono esclusi solo coloro che dietro presentazione dell’apposito certificato medico dimostrano di non poter effettuare il vaccino per motivazioni mediche.
COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO DAL 15 OTTOBRE?
Deve verificare il possesso del green pass da parte dei suoi dipendenti e di tutti gli altri soggetti che per svolgere la loro attività lavorativa debbano accedere al luogo di lavoro.
Inoltre, entro il 15 ottobre, i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, da effettuare prioritariamente, quando possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuare con atto formale il soggetto deputato a tale controllo.
Dovranno essere redatti appositi protocolli con l’ausilio anche del responsabile della sicurezza sul lavoro incaricato dall’azienda.
E SE IL DIPENDENTE NON HA IL GREEN PASS?
I lavoratori che comunicano di non avere la certificazione verde Covid-19 o che ne risultino privi al momento dell’accertamento sul luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del certificato verde. Non avranno retribuzione o altro compenso. Il decreto precisa che non ci saranno conseguenze disciplinari e il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti è possibile sostituire temporaneamente il lavoratore che non ha il green pass. Dopo infatti il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
SANZIONI PER IL LAVORATORE
Il lavoratore che entra a lavoro sprovvisto di green pass è punibile con una sanzione amministrativa di importo compreso tra 600 e 1.500 euro che viene comminata dal prefetto ed eventualmente anche con una sanzione disciplinare, comminabile dal datore di lavoro secondo le previsioni dei codici disciplinari vigenti in azienda.
SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO
I datori di lavoro che non verificano il possesso di green pass da parte dei lavoratori o che non definiscono entro il 15 ottobre le modalità operative per il controllo, sono punibili con sanzione da 400 a 1.000 euro.
Abbiamo voluto sintetizzare le novità in maniera chiara, chiediamo ai clienti per qualsiasi dubbio di porre quesiti specifici mediante mail a bistudio@bistudio.info in modo da permetterci di studiare la normativa sulla base dei vostri casi specifici e darvi le indicazioni corrette.
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