Entrate sul sito INPS collegandosi al seguente link
Entrare in alto a destra nella sezione Accedi
Accedere al portale mediante
Una volta entrati nel portale scrivere nella barra del cerca “Assegno unico”, cliccare su “Ricerca” e selezionare il relativo servizio nelle scelte proposte nell’elenco che si crea di seguito cliccando su “Approfondisci”.
Una volta entrati nel servizio si possono leggere le specifiche e i dettagli inerenti alla normativa per saperne di piu, scorrendo nella pagina si trovano infatti tutte le informazioni utili a capirne il funzionamento, oppure per inviare o modificare una pratica già presentata si deve cliccare su “Utilizza il Servizio”
Si deve selezionare il tipo di utente
Una volta dentro al portale del servizio si trovano tutte le info e le guide utilizzando il menù al lato della pagina, se si intende modificare una domanda già presentata ad esempio per dichiarare la maggior età di un figlio cliccare su “Consulta e gestisci domande gia presentate” all’interno si troverà il dettaglio della domanda con la possibilità di entrare e modificare sia la domanda generale che le schede di ogni figlio.
ALCUNE INFO DI CARATTERE GENERALE PER LA MODIFICA DELLA DOMANDE RIGUARDANTE LA MAGGIORE ETÀ DEL FIGLIO.
Per ciascun figlio maggiorenne a carico l’assegno spetta, fino al compimento dei 21 anni, ma deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e chiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante su un proprio iban. Nel caso in cui la domanda sia presentata per conto proprio dal figlio maggiorenne, non spettano le maggiorazioni previste dall’art.4 e art.5 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 nonché le maggiorazioni relative alla numerosità del nucleo.