SANZIONI FATTURE ELETTRONICHE

SANZIONI FATTURE ELETTRONICHE

Le tempistiche di emissione delle fatture elettroniche variano a seconda del tipo di fattura:

  • fattura elettronica immediata: è possibile emettere e trasmettere al SDi questo tipo di fattura entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, ossia dalla data del documento
  • fattura elettronica differita: è possibile emettere e trasmettere questo tipo di fatture entro il giorno 15 del mese successivo al quello di effettuazione dell’operazione.

Come regola generale la Fattura Differita può essere emessa solo in riferimento a cessione di beni consegnati con apposito DDT o bolla di accompagnamento (nei casi in cui è ancora prevista) o ricevuta fiscale o scontrino opportunamente integrati con i dati IVA. Quando viene utilizzata come riepilogativa dei DDT raggruppati essa deve contenere l’indicazione di numero e data del documento di trasporto o altro documento con cui è stata consegnata la merce.

TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

Le fatture EMESSE devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ordinate in base alla loro numerazione. Con la circolare 14/E di giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ben specificato che la registrazione e la numerazione della fattura devono consentire di individuare il periodo di effettuazione dell’operazione, in modo da poter identificare il periodo di esigibilità IVA.

Le fatture d’ACQUISTO devono essere annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti riferiti ad operazioni svolte nell’anno precedente. La circolare 14/E  ha chiarito che questo vale anche per i contribuenti trimestrali, a condizione che la fattura sia stata ricevuta entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Esempio per contribuente trimestrale:

  • Data fattura: 20 marzo 2019
  • Data ricezione fattura: 05 maggio 2019
  • Data registrazione fattura: 14 maggio 2019
  • Periodo di possibile detrazione: primo trimestre 2019 (periodo IVA cui si riferisce l’operazione) o secondo trimestre 2019 (periodo IVA di registrazione dell’operazione)

REGIME SANZIONATORIO

Riepiloghiamo di seguito le sanzioni previste in caso di errata/omessa fatturazione o registrazione delle fatture elettroniche.

Il primo semestre 2019 è stato oggetto di moratorio sia per le fatture immediate che differite errate od omesse, per cui il regime sanzionatorio risulta cosi definito:

LIQUIDAZIONE IVA MENSILE  data fattura inferiore o uguale al 30/09/2019 :

  • riduzione del 100% (quindi zero sanzione) se la fattura viene emessa ed inviata al SDI entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica
  • riduzione del 80% della sanzione se la fattura viene emessa ed inviata al SDI entro il termine della liquidazione periodica successiva

LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE data fattura inferiore o uguale al 30/06/2019:

  • riduzione del 100% (quindi zero sanzione) se la fattura viene emessa ed inviata al SDI entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica
  • riduzione del 80% della sanzione se la fattura viene emessa ed inviata al SDI entro il termine della liquidazione periodica successiva

Dal 1 Luglio 2019, quindi per il periodo post-moratoria, vengono applicate le sanzioni previste dall’Art. 6 d.Lgs 471/1997

Tipologia di violazione Riferimento normativo Sanzioni amministrative
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997 Da 250 euro a 2.000 euro
Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997 Dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro
Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge Articolo 6 comma 2 d. lgls. 471/1997 Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro
Violazioni solo formali Articolo 6 comma 5-bis d. lgs. 472/1997 Niente sanzioni

 

Da ultimo è opportuno ricordare che, in ogni caso, è possibile avvalersi dell’istituito del ravvedimento operoso pagando un importo ridotto della sanzione nelle seguenti misure e tempistiche:

  • 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
  • 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
  • 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
  • 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *